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                  Venerdì 
					15 Luglio 
                  2011  | 
                         
                       
                      
                     
                    
                      
					
					Campania: Confavi, disappunto sul Calendario Venatorio 
					Bozza del Calendario Venatorio 2011/2012 Regione Campania 
					 
					 Per dovere di informazione, avendo in questi ultimi giorni 
					letto attraverso i vari siti che argomentano sull’attività 
					venatoria, voci insistenti che giustamente richiedevano 
					notizie sul calendario venatorio della nostra Regione, non 
					avendo la scrivente Associazione partecipato all’incontro 
					del C.T.F.V.R. in quanto non invitata, essendo venuti in 
					possesso della bozza, la comunichiamo a tutti i cacciatori 
					affinchè ne possano prendere visione.
					Restiamo amareggiati nel constatare che il contenuto della 
					stessa non corrisponde alle aspettative ed a quanto proposto 
					dalla CONF.A.V.I. Regionale, se non nella modifica delle 
					giornate di preapertura, in quanto la Regione Campania ha 
					accolto favorevolmente l’indicazione della nostra 
					Associazione che proponeva i giorni di giovedi e domenica 
					antecedenti l’apertura generale della caccia.
					Per dovere di cronaca trattasi ancora di una bozza ma che 
					noi riteniamo essere il prossimo calendario venatorio, nei 
					confronti del quale esprimiamo il nostro disappunto.
					Tra le tante discordanze, quella macroscopica riguarda le 
					giornate di preapertura alla quaglia, indicate nei giorni 11 
					e 17 settembre c.a.. Si fa notare che il giorno 17 non viene 
					contemplato nei giorni di preapertura!
					Sottoponendolo all’attenzione degli interessati, la 
					CONF.A.V.I. Regionale valuterà propositivamente anche le 
					osservazioni e le proposte migliorative che dovessero 
					giungere anche dai commenti dei lettori, valutando la 
					possibilità di organizzare nei prossimi giorni, assieme a 
					tutte le componenti del mondo venatorio Campano, un sit-in 
					di protesta innanzi alla sede della Regione Campania. 
					Riteniamo sia giunto il momento di far sentire forte il 
					nostro disappunto! 
					 
					Luigi Melfi CONF.A.V.I. Campania 
					 
					Per contatti CONF.A.V.I. Campania 
					Tel./fax 089 798320 
					Cell 335 6243136 
					 
					******* 
					 
					REGIONE CAMPANIA 
					Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive 
					A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario 
					Settore Foreste, Caccia e Pesca 
					 
					CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2011-2012 
					L’esercizio venatorio per l’annata 2011/2012, ai sensi 
					dell’art. 49, della L. R.15/2002, della L. R.
					8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio 
					di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata 
					nei modi e tempi di seguito indicati. 
					 
					PREAPERTURA 
					Nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2011 è consentito 
					l’esercizio venatorio alla specie tortora (Streptopelia 
					turtur), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 
					13:00; soltanto nei giorni 11 e 17 Settembre 2011 è 
					consentito l’esercizio venatorio anche su quaglia (Coturnix
					coturnix) fino alle ore 13:00. Nel periodo di preapertura 
					non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di 
					Protezione Speciale della Regione. 
					 
					APERTURA 
					L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i 
					periodi specificati di seguito, sintetizzati nello schema 
					successivo: 
					a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 
					al 30 novembre 2011: quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia 
					turtur), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 
					dell’art.18 della L. R. 157/92; 
					b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 
					al 31 dicembre 2011, in considerazione dei ripopolamenti 
					effettuati: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), 
					lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula); 
					 c) 
					Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, in 
					considerazione dei
					ripopolamenti effettuati: starna (Perdix perdix), per tale 
					specie l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata 
					nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di 
					Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma dell’art. 17 L. R. 
					8/96; 
					d) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011: 
					allodola (Alauda arvensis), cinghiale (Sus scrofa), e in 
					considerazione dei ripopolamenti effettuati: fagiano (Phasianus 
					colchicus); 
					e) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 19 gennaio 2012: 
					cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), 
					tordo sassello (Turdus iliacus); 
					f) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 
					al 19 gennaio 2012: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas 
					strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), 
					moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), 
					germano reale (Anas platyrhynchos), beccaccia (Scolopax 
					rusticola), al fine di tutelare nelle ore di spostamento 
					tale ultima specie, l’inizio dell’attività venatoria per 
					tutta la stagione sarà posticipato ad un ora dopo il sorgere 
					del sole, ed il termine della stessa sarà anticipato ad
					un’ora prima del tramonto; 
					g) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 
					al 30 gennaio 2012: beccaccino (Gallinago gallinago), 
					frullino (Lymnocryptes minimus), fischione (Anas penepole), 
					gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), marzaiola (Anas 
					querquedula), mestolone (Anas clypeata), porciglione (Rallus 
					acquaticus); 
					h) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 gennaio 2012: 
					volpe (Vulpes vulpes); 
					i) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 9 febbraio 2012 
					(in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992) : 
					colombaccio (Columba palumbus) per questa specie con la 
					limitazione di adottare esclusivamente la forma di caccia da 
					appostamento per il periodo che va dal 1° gennaio al 9 
					febbraio 2012, cornacchia grigia (Corvus corone cornix), 
					cornacchia nera (Corvus corone), gazza (Pica pica), 
					ghiandaia (Garrulus glandarius), per queste ultime tre 
					specie con la limitazione di adottare esclusivamente la 
					forma di caccia da appostamento per il periodo che va dal 20 
					gennaio al 9 febbraio 2012. 
					(1) preapertura nei giorni 11 e 15, fino alle 13:00 
					(2) preapertura nei giorni 1, 4, 8, 11, 15, da appostamento 
					temporaneo fino alle 13:00 
					(3) con esclusione delle 
					località Colli Petrete, Croci e 
					Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro 
					(4) l’attività venatoria su beccaccia per l’intera stagione 
					inizia un’ora dopo il sorgere del sole e termina un’ora 
					prima del tramonto caccia solo da appostamento. 
					In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (Scolopax 
					rusticola) come nevicate in periodo di svernamento e/o 
					periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre 
					l’immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle 
					aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la 
					massima tempestività. Su tale specie, l’inizio dell’attività 
					venatoria deve essere posticipato di un ora, ed il termine 
					anticipato di un’ora. 
					Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato 
					l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con 
					l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo, 
					e in forma vagante per due giornate alla settimana 
					(mercoledì e domenica), nonché con l’eccezione della caccia 
					agli ungulati. 
					Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio 
					venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di 
					protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle 
					7:00 alle 12:00. 
					 
					CARNIERE GIORNALIERO 
					- fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione 
					a : un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo 
					ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana 
					per la specie lepre, il prelievo stagionale non dovrà 
					superare i 35 capi, mentre per la lepre il numero massimo di 
					capi prelevabile è pari a 10;
					Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, 
					eventualmente con l’aiuto
					dell’Associazione di appartenenza, a segnalare ALL’ISPRA ex 
					INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), 
					Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) 
					data e località dell’abbattimento, inviando se possibile, 
					una foto digitale del capo abbattuto all’indirizzo di posta 
					elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del 
					soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco. 
					- fauna migratoria: quindici capi per giornata con le 
					seguenti limitazioni: un capo per codone, tre capi per 
					beccaccia, cinque capi per merlo, pavoncella, quaglia e 
					tortora, dieci capi per colombaccio e allodola. In relazione 
					all’intera stagione venatoria: dieci capi per codone, venti 
					capi per beccaccia, venticinque per pavoncella, quaglia e 
					tortora (per queste ultime due specie
					non più di venti capi in preapertura), cinquanta per 
					allodola. 
					 
					GIORNATE DI CACCIA 
					Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate 
					di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le 
					giornate effettuate nelle Aziende – Faunistico – Venatorie 
					ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre 
					giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì). Non è 
					consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio 
					venatorio. 
					 
					DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA PER I 
					CACCIATORI EXTRA-REGIONALI 
					I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare 
					attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono 
					osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in 
					Campania sia le limitazioni previste dal calendario 
					venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per 
					non residenti), applicando sul territorio della Regione 
					Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. 
					L’inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi 
					degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96. 
					 
					SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE 
					La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle 
					seguenti specie a causa della diminuita consistenza 
					faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, 
					nonché in considerazione che tali divieti costituiscono una 
					scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata 
					nella Regione: combattente (Philomachus pugnax), coturnice (Alectoris 
					graeca), pernice rossa (Alectoris
					rufa), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), capriolo (Capreolus 
					Capreolus), moretta (Aythya fuligula), muflone (Ovis musimon), 
					peppola (Fringilla montifringilla), e fringuello (Fringilla 
					coelebs); è vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie 
					non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e 
					APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 
					e della L.R. 8/96. 
					 
					ORARIO DI CACCIA 
					L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima 
					del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma 
					dell’art. 24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto 
					dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono 
					riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto). 
					 
					USO ED ADDESTRAMENTO CANI 
					L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da 
					seguita, eventualmente anche nelle strutture istituite dai 
					Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art, 1, 
					L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è disciplinato dall’art.15 della 
					L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento “Nuova 
					disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento 
					cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera 
					c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)” emanato 
					con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Nelle zone in 
					cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è 
					consentito
					dal 17 luglio al 30 agosto 2011, tranne il martedì e 
					venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 
					20.00; Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei 
					cani, di cui all’art.15, comma 3, della L. R. 10 aprile 1996 
					n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse 
					faunistico ed in cui
					è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di 
					allevamento appartenente a specie cacciabili, l’attività non 
					è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e 
					venerdì, purché sia sempre garantita l’incolumità della 
					fauna selvatica presente.
					Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella 
					stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai 
					genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad 
					interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora 
					presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, 
					analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza 
					debbono immediatamente interrompere le attività segnalando 
					la zona interessata all’ufficio caccia della provincia 
					competente.
					Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico 
					venatorie l’addestramento dei cani è consentito nel periodo 
					di attività venatoria.
					Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento 
					subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo 
					“Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i). 
					L’uso del cane da ferma è consentito i giorni 11 e 17 
					settembre 2011 solo per attività venatoria su quaglia, e 
					dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2011, 
					successivamente l’uso del cane da ferma è consentito 
					esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per 
					esse stabiliti
					in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, 
					Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi lungo i corsi 
					d’acqua.
					L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica 
					del mese di Settembre al 31 Dicembre 2011. Successivamente a 
					tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani 
					da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la 
					caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle
					Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al 
					paragrafo successivo), sia in aziende faunistico venatorie o 
					agro-turistiche-venatorie (in quest’ultimo caso su 
					selvaggina d’allevamento). 
					 
					BATTUTE DI CACCIA 
					Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la 
					caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo 
					stabilito esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, 
					mediante battute autorizzate per determinate località, con 
					criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note
					con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che 
					riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. 
					Le aziende faunistico venatorie possono modificare le due 
					giornate pre-stabilite solo a seguito di comunicazione agli 
					Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti 
					per
					territorio, da inviare obbligatoriamente entro l’inizio 
					della stagione venatoria e dell’emanazione di apposito 
					provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le 
					informazioni sopra specificate devono essere comunicate al 
					Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al 
					comando del Corpo Forestale dello Stato competente per 
					territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la 
					vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel 
					caso di battute di caccia alla volpe.
					L’attività venatoria al cinghiale sarà effettuata, 
					principalmente, utilizzando munizioni atossiche e armi a 
					canna rigata. 
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